|
HT Psicologia Network
Psicologia-Psicoterapia.it
IGB - Istituto Gabriele BuccolaScuola di specializzazione in Psicoterapia - Palermo IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla PersonaCorso di formazione in Counselling Centrato sulla Persona. Primo Livello - Milano e Padova APL - Psicologi della LombardiaEmbodiment Summit. Il 'Corpo' tra Mindfulness, PNEI, Neuroscienze e Medicina quantistica - Roma ISERDIP - Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi PsichiciCorso: 'Psicodiagnostica in età evolutiva' - Milano
PsicoCitta.it
Dott.ssa Virginia SallesPsicologo Psicoterapeuta Riceve a: Roma e Roma Dott.ssa Anita Elisa SacchettiniPsicologo Psicoterapeuta Riceve a: San Giuliano Terme (PI) Dott. Alessandro FerrariMedico Psichiatra Riceve a: Milano Dott. Marco FocchiPsicologo Psicoterapeuta Riceve a: Milano
|
ECM: quali novità gli per gli Psicologi? ECM 2020-2022: scadenza, decorrenza, esoneri ed esenzioni
L'articolo " ECM: quali novità gli per gli Psicologi?", parla di:
- Scadenza e numero di ECM per il triennio 2020-2022
Decorrenza dell'obbligo formativo Esoneri ed esenzioni dall'obbligo
ECM: quali novità gli per gli Psicologi? ECM 2020-2022: scadenza, decorrenza, esoneri ed esenzioni
A cura di: Redazione
- ECM: quali novità gli per gli Psicologi?
Domanda pervenuta in redazione il 21 Aprile 2022 alle 11:27
-
L'obbligo di conseguire crediti ECM per il triennio 2020/2022 scadrà il 31 Dicembre 2022 e, a differenza del passato, sono ora tenuti
a rispettarlo anche tutti i professionisti della salute mentale.
Nel corso di una riunione tenutasi il 10 giugno 2020, infatti, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua
CNFC)*
ha esteso tale obbligo a tutti gli psicologi1, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'attività e dall'ambito in
cui lavorano (se privato o pubblico).
Prima del 2020 erano invece tenuti a conseguire crediti ECM solo quei professionisti che collaboravano come consulenti per il Sistema Sanitario
Nazionale o con strutture private accreditate o in convenzione con l'SSN.
Il CNFC ha poi specificato che l'obbligo formativo riguarda anche chi è stato sospeso dall'esercizio della professione, mentre, per quanti
non stanno svolgendo attività per altre motivazioni, resta sempre valido il criterio in base al quale, se si ha comunque intenzione di
esercitare attività in futuro, è necessario mantenersi aggiornati partecipando alle attività di formazione continua.
Obbligo ECM: numero di crediti
Il numero di crediti ECM da acquisire in totale entro fine dicembre è pari a 150 ma, per alcuni soggetti, è stato ridotto a 100
grazie al "Bonus Covid".
Si tratta del riconoscimento di 1/3 dei crediti per il 2020-2022 che viene concesso a quanti hanno continuato a svolgere attività durante
tutto il periodo dell'emergenza pandemica. Quindi, all'atto pratico, chi è tenuto a rispettare l'obbligo dei 150 crediti per il triennio,
se ne vedrà riconosciuti già 50; chi invece ne deve accumulare per esempio 120, può godere di un bonus di 40 ECM, e
così via.
Non esiste un numero di crediti minimo o massimo che bisogna conseguire ogni anno, in quanto è prevista una certa flessibilità
in questo senso: quello che conta è, in sostanza, accumulare tutti i crediti previsti per il triennio entro la scadenza.
Il professionista può anche accumulare crediti attraverso le attività formative che preferisce, comprese quelle in modalità
FAD (formazione a distanza), FSC (formazione sul campo), RES (eventi residenziali) e blended (mista).
Almeno il 40% dei crediti che deve mettere insieme nel triennio, però, deve obbligatoriamente provenire da eventi organizzati da
provider ECM, ossia da organizzazioni, enti, istituzioni ecc. che hanno ottenuto l'accreditamento
ECM*.
Il restante 60%, invece, può provenire anche da attività di docenza in eventi accreditati ECM, tutoraggio individuale,
formazione individuale (per esempio formazione acquisita all'estero, attività di ricerca scientifica come pubblicazioni scientifiche e
sperimentazioni cliniche, anche autoformazione che non superi, però, il limite massimo del 20%).
Obbligo ECM: decorrenza
L'obbligo formativo decorre a partire dal 01 Gennaio 2020 per quegli Psicologi che non svolgevano attività sanitaria prima di tale data.
Per quanti, invece, erano già tenuti all'obbligo prima della delibera del CNFC (quindi per i professionisti che avevano un rapporto di
lavoro con il Sistema Sanitario Nazionale o con le strutture private accreditate o convenzionate), per vedersi convalidare i crediti già
acquisiti in passato dovranno dichiarare sulla piattaforma del Co.Ge.APS*Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, un organismo che
si occupa di gestione certificazione dei crediti formativi ECM una data di iscrizione precedente.
Considerando che il sistema calcola la decorrenza dell'obbligo a partire dal 1 Gennaio dell'anno successivo a quello inserito nel form, se per
esempio un professionista intende farsi riconoscere i crediti maturati nel 2014, dovrà inserire come data quella del 31 Dicembre 2013.
Obbligo ECM: neo-iscritti all'Albo professionale
In linea generale, l'obbligo formativo decorre dal 1 Gennaio dell'anno successivo alla data. Per questo motivo, tutti i neo-iscritti all'albo
ne sono esonerati per il primo anno di iscrizione.
Per capire a quanto ammonta allora il proprio debito formativo è necessario semplicemente dividere per 3 il numero totale dei crediti
previsti per il triennio e moltiplicare poi il risultato per gli anni in cui il neo-iscritto è effettivamente tenuto all'obbligo.
Per esempio, se il numero di crediti per il triennio 2020-2022 è pari a 150 ma io, neo-iscritto all'albo, sono tenuto all'obbligo solo
per gli ultimi 2 anni, in totale dovrò conseguire 100 crediti ECM (150:3=50; 50x2 anni= 100 ECM).
Obbligo ECM: esoneri ed esenzioni
Il Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario2 riporta nei paragrafi 4.1 e 4.2 specifiche su esoneri ed
esenzioni dall'obbligo di formazione e i casi in cui è possibile farne richiesta. Questi due diritti, infatti, possono essere esercitati
dal professionista sanitario tramite istanza.
L'esonero non dà crediti, ma riduce l'obbligo formativo individuale.
Nello specifico riguarda soprattutto la frequenza di corsi universitari (o equipollenti) nel settore di appartenenza del professionista che
intende farne richiesta. Nel caso degli Psicologi, quindi, si ha diritto all'esonero in caso di frequenza anche della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia.
La durata dell'esonero non può essere superiore a quella legale del corso frequentato e deve corrispondere all'effettiva frequenza dello
stesso.
Il professionista in questi casi ha diritto all'esonero di 1/3 dell'obbligo formativo triennale per ogni anno di durata del corso, ma è
necessario farne richiesta specifica sulla piattaforma del Co.Ge.APS l'anno successivo a quello di frequenza.
Se la frequenza è a cavallo di più anni, l'esonero viene attribuito all'anno di maggior frequenza, ma il professionista è
comunque libero di scegliere diversamente, a patto che nel periodo da lui indicato abbia frequentato il corso per almeno 3 mesi.
L'esonero viene riconosciuto per vari tipi di corsi, come per esempio corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), corsi di
specializzazione come quello in Psicoterapia, dottorati, master universitari che danno diritto ad almeno 60 CFU, corsi di formazione manageriale
ed altri corsi per settori specifici elencati nel Manuale (per es. agopuntura, omeopatia, fitoterapia, ecc.).
Per i corsi differenti da quelli indicati che richiedono la frequenza di almeno 1 anno e danno diritto ad almeno 60 CFU si ha diritto ad una
riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo per ciascun anno di frequenza.
Nei casi non indicati dal manuale, la misura dell'esonero è pari a 1 ECM ogni 3 ore di frequenza di corsi universitari accreditati dal
MIUR.
L'esonero non può comunque esser mai superiore ad 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ogni anno di attribuzione.
Eventuali crediti acquisiti durante il periodo di esonero vengono conteggiati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
L'esenzione comporta anch'essa una riduzione dell'obbligo e viene richiesta in caso di sospensione dell'attività e/o di
incompatibilità con la regolare fruizione dell'offerta formativa, ovvero quelle situazioni che impediscono di fatto di poter seguire
corsi e simili per il conseguimento di ECM.
Il Manuale prevede vari casi: per esempio, congedi per genitori e neo-genitori (maternità e paternità, parentale e per malattia
del figlio, per adozione e affidamento preadottivo, ecc.), aspettative (per pratiche di adozione internazionale, per gravi motivi familiari,
per incarico di direttore sanitario aziendale, direttore generale e/o direttore socio-sanitario, per cooperazione con Paesi in via di sviluppo
o motivi sindacali, ecc.), congedi straordinari per assistere familiari disabili, assenze per malattia, permessi per chi è affetto da
gravi patologie, professionisti sanitari impegnati in missioni umanitarie/militari all'estero, professionisti in pensione che esercitano
saltuariamente l'attività.
L'esenzione ammonta a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività e di incompatibilità con la regolare
fruizione dell'offerta formativa. Non può in nessun caso superare 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di
attribuzione.
Eventuali crediti ECM acquisiti durante il periodo di esenzione in questo caso non vengono riconosciuti validi per l'obbligo formativo.
È comunque sempre possibile chiedere esoneri ed esenzioni anche per casi non previsti dal Manuale sulla Formazione Continua del
Professionista Sanitario, inviando richiesta specifica al CNFC.
Note
- CNFC, Delibera sull'obbligo formativo per la professione dello Psicologo, 10 Giugno 2020, Roma
ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_psicologi_10_06_2020.pdf
- Documento che contiene la disciplina nazionale sugli ECM stabilita dal CNFC per i professionisti del settore sanitario
ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
Altre letture su HT
Cosa ne pensi? Lascia un commento
|
|