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Lo psicologo e l'obbligo di denuncia o di referto. Di cosa si tratta?

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Lo psicologo e l'obbligo di denuncia o di referto. Di cosa si tratta?

L'articolo "Lo psicologo e l'obbligo di denuncia o di referto. Di cosa si tratta?", parla di:

  • Articolo 13 del Codice Deontologico
  • L'obbligo di rispettare il segreto professionale
  • Quando è possibile violare l'obbligo
Psico-Pratika:
Numero 157 Anno 2019

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Lo psicologo e l'obbligo di denuncia o di referto. Di cosa si tratta?

A cura di: Redazione
A domanda HT Risponde: 'Lo psicologo può essere soggetto all'obbligo di denuncia o di referto. Di cosa si tratta?'
Lo psicologo può essere soggetto all'obbligo di denuncia o di referto. Di cosa si tratta?
Domanda pervenuta in redazione il 25 Maggio 2019 alle 17.38
Per legge, chi è incaricato ad un pubblico servizio, se viene a conoscenza di fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato perseguibile d'ufficio (per es. violenze, pedopornografia, sequestri di persona, omicidi, ecc.) deve denunciarli per non incorrere nel reato di omessa denuncia.

Nello specifico, l'art. 13 del Codice Deontologico degli Psicologi a questo proposito prevede quanto segue:
«Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.»

Quindi, in sostanza, lo Psicologo è di base tenuto al segreto professionale, ma:
  • se lavora in ospedale per il Servizio Sanitario Nazionale o è un perito CTU e, durante l'attività, viene a conoscenza di reati gravi (per es. il paziente rivela di aver subito violenza sessuale o che il suo vicino di casa è un usuraio) deve redigere rispettivamente referto o denuncia da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
  • se, invece, è un libero professionista venuto a conoscenza di un fatto che potrebbe costituire un grave pericolo per la vita o la salute di qualcuno (per es. il paziente gli confida di aver intenzione di uccidere sua moglie), può non rispettare l'obbligo di riservatezza.
Fonti
  • Codice Penale
    www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1930/10/26/030U1398/sg
  • Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Codice deontologico degli psicologi italiani, pubblicato su Psy.it,
    www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani
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Commenti: 1
1 osman alle ore 16:02 del 21/07/2019

qui parlero di tutt'altra cosa la mia compagna ha 2 figlie separaziene tutto regolare deciso anche tramite tribunale vedo che la mia compagna e molto delusa sui comportamenti delle figlie ed io le dico sempre di fare le cose con legge scritta ma da quanto ho notato un questi 5 mesi le bimbe sono cambiate moltissimo sono riuscito a farle parlare un po con promesse di non dire nulla al padre ma mi e stato riferito che il padre le maltratti le chiame sceme stupide le minaccia che le mette in punizione se no le picchierebbe se riferisce qualcosa di quella casa e cosa combina lui e quando le porta qui da me che c'è sua madre non le fa lavare i vestiti sempre sporche l'intimo immaginatevelo la madre e consapevole di portarle da un pscologo lui il padre non vuole come possiamo fare per cercare di capire i comportamenti delle figlie visto che il padre sta facendo di tutto di allontane le figlie dalla madre e lungo la madre ha il diritto di imporsi per potere portare la figlie dallo pscologo anche se l'ex marito si impone grazie della vostra attenzione   

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