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Lo psicologo è giuridicamente responsabile del suo lavoro?

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Lo psicologo è giuridicamente responsabile del suo lavoro?

L'articolo "Lo psicologo è giuridicamente responsabile del suo lavoro?", parla di:

  • Professione intellettuale e obbligazione di mezzi
  • Responsabilità civile
  • Responsabilità penale
Psico-Pratika:
Numero 155 Anno 2019

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A domanda HT Risponde: 'Lo psicologo è giuridicamente responsabile del suo lavoro?'

A cura di: Redazione
A domanda HT Risponde: 'Lo psicologo è giuridicamente responsabile del suo lavoro?'
Lo psicologo è giuridicamente responsabile del suo lavoro?
Domanda pervenuta in redazione il 25 Marzo 2019 alle 15.47
Trattandosi di un'attività lavorativa, la professione di psicologo è soggetta a responsabilità dal punto di vista giuridico: nel momento in cui prende in carico un paziente, infatti, il professionista della salute mentale assume obblighi - come quello di mantenere il segreto professionale - che, se non rispettati, possono portarlo a dover risarcire eventuali danni o ad avere problemi di natura penale.
Lo psicologo, quindi, può essere considerato giuridicamente responsabile del suo lavoro e la sua responsabilità è strettamente collegata al tipo di professione che svolge, una professione intellettuale per la quale il nostro ordinamento prevede una specifica "obbligazione".
Vediamo meglio di cosa si tratta.

"Professione intellettuale" e responsabilità legale

Come anticipato, il lavoro dello psicologo viene indicato come "professione intellettuale": fa parte, cioè, di quelle attività non manuali che possono essere eseguite solo se si è in possesso di particolari conoscenze tecniche e scientifiche, vengono svolte di solito in modo autonomo e, nella maggior parte dei casi, sono subordinate all'iscrizione ad un albo o elenco professionale.

La professione intellettuale prevede che tra psicologo e paziente si instauri un "contratto di prestazione d'opera intellettuale", per via del quale il professionista assume per legge una obbligazione di mezzi e non di risultato: in altre parole, esattamente come un medico, lo psicologo non è obbligato a garantire il risultato della sua attività (quindi ad assicurare al paziente che guarirà dal suo disturbo o risolverà senza ombra di dubbio il suo problema), ma s'impegna a svolgerla con diligenza, ovvero a metterci tutto il suo impegno e le sue capacità per raggiungere l'obiettivo.

Tuttavia, pur non essendo tenuto a garantire risultati, lo psicologo può essere comunque considerato responsabile di un eventuale danno, soprattutto se la sua condotta è stata negligente, imperita o imprudente o se ha commesso veri e propri reati.
Nello specifico, a seconda dei casi, può essere soggetto a responsabilità civile oppure penale.
Responsabilità civile dello psicologo
Per il nostro ordinamento la Responsabilità Civile sorge nel momento in cui viene violato un obbligo di legge oppure si commette un "fatto illecito", cioè un'azione che procura danni a persone o cose.
Nel nostro caso, se un paziente non ha ottenuto il risultato sperato o non ne è soddisfatto, lo psicologo può esserne considerato responsabile civilmente se nell'eseguire l'attività non ha utilizzato la diligenza prevista, cioè ha assunto un comportamento non conforme a quanto richiesto (per esempio, non si è impegnato a fondo, è stato negligente, ecc.).
Per fare un esempio, pensiamo al caso di uno psicologo che - cosa comunque da non fare - suggerisce ad un paziente di abbandonare il suo lavoro: il paziente accoglie e mette in pratica il suggerimento ma questa azione si rivela in seguito per lui deleteria e gli procura danni.
Responsabilità penale dello psicologo
La Responsabilità Penale sorge quando viene violata una norma di diritto penale, quindi quando si commette un vero e proprio reato che può essere punito con sanzioni pecuniarie e/o con la detenzione in carcere.

Un esempio di responsabilità penale si ha con il segreto professionale.
Il Codice Penale punisce la rivelazione del segreto con multe e reclusione (Art. 622); il Codice Deontologico degli Psicologi prevede che il professionista sia "strettamente" tenuto al segreto, dunque gli impone di non rivelare notizie o fatti/informazioni che ha appreso durante lo svolgimento della sua attività, neanche in caso di testimonianza processuale, a meno che non vi sia un esplicito consenso da parte del suo paziente (Art. 11 e successivi).
Fonti
  • Codice Civile
    www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile
  • Codice Penale
    www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1930/10/26/030U1398/sg
  • Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Codice deontologico degli psicologi italiani, pubblicato su Psy.it,
    www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani
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