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L'Esame di Stato per lo Psicologo ha scadenza?

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L'Esame di Stato per lo Psicologo ha scadenza?

L'articolo "L'Esame di Stato per lo Psicologo ha scadenza?", parla di:

  • Esame di Stato non ancora sostenuto
    Esame di Stato già superato
    Riferimenti normativi
Psico-Pratika:
Numero 132 Anno 2016

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A domanda HT Risponde: 'L'Esame di Stato per lo Psicologo ha scadenza?'

A cura di: Redazione
Ma l'Esame di Stato ha una scadenza validità? Ovvero, superato l'Esame di Stato è prevista una scadenza entro cui procedere all'iscrizione all'Ordine degli Psicologi?
Domanda pervenuta in redazione il 27 Novembre 2016 alle 23:02
Una volta che abbiamo sostenuto e superato l'esame di Stato, la validità dell'abilitazione all'esercizio professionale con esso ottenuta non è soggetta a decadenza, pertanto è possibile iscriversi all'albo anche a distanza di tempo. Quindi, l'esame di Stato non è soggetto a scadenza.

Ricordiamo, però, che l'iscrizione all'albo è condizione imprescindibile ai fini:
  • dell'esercizio professionale (art. 2, punto 1, Legge 56/1989), per cui, laddove si voglia esercitare la professione di psicologo, che la si eserciti in forma privata (libero professionista o dipendente ente privato) o come dipendente presso un ente pubblico, occorre necessariamente essere regolarmente iscritti all'albo dell'Ordine degli Psicologi;
  • dell'iscrizione ad un corso di specializzazione in psicoterapia riconosciuto dal MIUR. Ovvero il laureato in psicologia che voglia acquisire il titolo di psicoterapeuta frequentando una scuola di specializzazione può essere ammesso alla scuola purché sostenga l'esame di Stato (sezione A Psicologo) entro la prima sessione utile e proceda ad iscriversi all'albo entro i 30 giorni successivi dal superamento dell'esame stesso (art. 3, punto G.1, Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004).
Ricordando che annualmente sono previste due sessioni di svolgimento per gli esami di Stato, la prima a giugno e la seconda a novembre, proviamo a fare qualche esempio.

Esame di Stato ancora da sostenere
Abbiamo conseguito la laurea in Psicologia, vogliamo iscriverci ad una scuola di specializzazione i cui corsi inizino per esempio a gennaio 2017; possiamo sì essere ammessi alla stessa, ma dobbiamo sostenere l'esame di Stato nella prima sessione dello stesso anno (ovvero a giugno 2017). Se il 31 agosto concludiamo, superandolo, l'esame di Stato, entro il 29 settembre 2017 dobbiamo procedere con l'iscrizione all'Ordine, ovvero inoltrare al Consiglio dell'Ordine: domanda iscrizione in carta bollata, ricevute pagamento iscrizione e documento che attesti di aver superato l'esame di Stato (art. 8, punto 1, Legge 56/1989).

Esame di Stato già sostenuto
Nel 2010 abbiamo sostenuto e superato l'esame di Stato ma, per una serie di motivi, non ci siamo iscritti all'Ordine. A distanza di anni, per esempio nel 2017, vogliamo iscriverci ad una scuola di specializzazione in psicoterapia. Affinché si possa essere ammessi e frequentare regolarmente i corsi non dobbiamo sostenere nuovamente l'esame di Stato, ma dobbiamo regolarizzare la nostra iscrizione all'Ordine degli Psicologi (come previsto all'articolo 8 della Legge 56/89) entro il primo mese di inizio delle lezioni della scuola. Per cui se la scuola inizia il 1° ottobre dobbiamo iscriverci all'albo degli psicologi entro il 30 ottobre 2017.

Riepilogando, l'esame di Stato non scade; possiamo anche non procedere subito all'iscrizione all'albo, ma, se vogliamo lavorare come psicologo e/o diventare psicoterapeuti e quindi frequentare una scuola di specializzazione in psicoterapia, possiamo farlo solo se siamo regolarmente iscritti all'albo dell'Ordine degli Psicologi.

Riferimenti Normativi:
  • Legge 18 febbraio 1989, n. 56: "Ordinamento della professione di psicologo"
  • Decreto Ministeriale 13 gennaio 1992, n. 240: "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"
  • Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328: "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
  • Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2004 n. 304): "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"
Commenti: 5
1 artemida alle ore 19:47 del 02/02/2017

Salve

Volevo sapre se c'è una scadenza entro quando bisogna dare l'esame di stato in psicologia dopo la conclusione del tirocinio post-laurea??? O si puo dare anche a distanza di anni dopo la conclusione del tirocinio??? Grazie

2 Ludovica alle ore 11:39 del 25/08/2018

Ciao Artemida Sono anche io interessata a sapere ciò che chiedi.... chi ha concluso il tirocinio post laurea professionalizzante della magistrale ha una scadenza per sostenere e superare l’esame di stato ??

3 Fabius alle ore 20:44 del 17/09/2020

Artemida e Ludovica,

non c'è alcun limite temporale. In nessun bando d'iscrizione è mai stato specificato qualche requisito temporale e nessuno divieto d'iscrizione a chi si è abilitato anni fa.

4 FEDERICA alle ore 17:19 del 25/01/2021

Salve, vorrei alcune delucidazioni in merito, nel mio caso, ho sostenuto e superato l'esame di stato il 14 Dicembre 2020 e il 15 Gennaio 2021 ho iniziato il primo anno di scuola di specializzazione ma non ho ancora avuto modo di iscrivermi all'Albo. Potrebbe essere un problema?

5 Salvatore alle ore 19:18 del 22/08/2023

Buonasera,

se il superamento dell'esame di Stato può essere sfruttato anche a distanza di tempo per l'iscrizione all'albo;

ci si può cancellare dall'albo per un periodo e riscriversi anche dopo anni dalla cancellazione?

Grazie

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