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L'Esame di Stato per lo Psicologo ha scadenza?
L'articolo " L'Esame di Stato per lo Psicologo ha scadenza?", parla di:
- Esame di Stato non ancora sostenuto
Esame di Stato già superato Riferimenti normativi
A domanda HT Risponde: 'L'Esame di Stato per lo Psicologo ha scadenza?'
A cura di: Redazione
- Ma l'Esame di Stato ha una scadenza validità? Ovvero, superato l'Esame di Stato è prevista una scadenza entro cui
procedere all'iscrizione all'Ordine degli Psicologi?
Domanda pervenuta in redazione il 27 Novembre 2016 alle 23:02
- Una volta che abbiamo sostenuto e superato l'esame di Stato, la validità dell'abilitazione all'esercizio professionale con esso
ottenuta non è soggetta a decadenza, pertanto è possibile iscriversi all'albo anche a distanza di tempo. Quindi, l'esame di
Stato non è soggetto a scadenza.
Ricordiamo, però, che l'iscrizione all'albo è condizione imprescindibile ai fini:
- dell'esercizio professionale (art. 2, punto 1, Legge 56/1989), per cui, laddove si voglia esercitare la professione di psicologo,
che la si eserciti in forma privata (libero professionista o dipendente ente privato) o come dipendente presso un ente pubblico, occorre
necessariamente essere regolarmente iscritti all'albo dell'Ordine degli Psicologi;
- dell'iscrizione ad un corso di specializzazione in psicoterapia riconosciuto dal MIUR. Ovvero il laureato in psicologia che voglia
acquisire il titolo di psicoterapeuta frequentando una scuola di specializzazione può essere ammesso alla scuola purché sostenga
l'esame di Stato (sezione A Psicologo) entro la prima sessione utile e proceda ad iscriversi all'albo entro i 30 giorni successivi dal
superamento dell'esame stesso (art. 3, punto G.1, Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004).
Ricordando che annualmente sono previste due sessioni di svolgimento per gli esami di Stato, la prima a giugno e la seconda a novembre,
proviamo a fare qualche esempio.
Esame di Stato ancora da sostenere
Abbiamo conseguito la laurea in Psicologia, vogliamo iscriverci ad una scuola di specializzazione i cui corsi inizino per esempio a gennaio
2017; possiamo sì essere ammessi alla stessa, ma dobbiamo sostenere l'esame di Stato nella prima sessione dello stesso anno (ovvero a
giugno 2017). Se il 31 agosto concludiamo, superandolo, l'esame di Stato, entro il 29 settembre 2017 dobbiamo procedere con l'iscrizione
all'Ordine, ovvero inoltrare al Consiglio dell'Ordine: domanda iscrizione in carta bollata, ricevute pagamento iscrizione e documento che
attesti di aver superato l'esame di Stato (art. 8, punto 1, Legge 56/1989).
Esame di Stato già sostenuto
Nel 2010 abbiamo sostenuto e superato l'esame di Stato ma, per una serie di motivi, non ci siamo iscritti all'Ordine. A distanza di anni,
per esempio nel 2017, vogliamo iscriverci ad una scuola di specializzazione in psicoterapia. Affinché si possa essere ammessi e frequentare
regolarmente i corsi non dobbiamo sostenere nuovamente l'esame di Stato, ma dobbiamo regolarizzare la nostra iscrizione all'Ordine degli Psicologi
(come previsto all'articolo 8 della Legge 56/89) entro il primo mese di inizio delle lezioni della scuola.
Per cui se la scuola inizia il 1° ottobre dobbiamo iscriverci all'albo degli psicologi entro il 30 ottobre 2017.
Riepilogando, l'esame di Stato non scade; possiamo anche non procedere subito all'iscrizione all'albo, ma, se vogliamo lavorare come
psicologo e/o diventare psicoterapeuti e quindi frequentare una scuola di specializzazione in psicoterapia, possiamo farlo solo se siamo
regolarmente iscritti all'albo dell'Ordine degli Psicologi.
Riferimenti Normativi:
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56: "Ordinamento della professione di psicologo"
- Decreto Ministeriale 13 gennaio 1992, n. 240: "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di psicologo"
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328: "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti"
- Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2004 n. 304): "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire
e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"
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