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In cosa consiste il Sistema Tessera Sanitaria per lo Psicologo?

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In cosa consiste il Sistema Tessera Sanitaria per lo Psicologo?

L'articolo "In cosa consiste il Sistema Tessera Sanitaria per lo Psicologo?", parla di:

  • Agenzia delle Entrate e Tessera Sanitaria
  • Obblighi dello Psicologo
  • Procedure di comunicazione al Fisco
Psico-Pratika:
Numero 131 Anno 2016

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A domanda HT Risponde: 'In cosa consiste il Sistema Tessera Sanitaria per lo Psicologo?'

A cura di: Redazione
In cosa consiste il Sistema Tessera Sanitaria per lo Psicologo?
Domanda pervenuta in redazione il 26 ottobre 2016 alle 17:14
Il Sistema Tessera Sanitaria è un sistema ideato allo scopo di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sulle spese sanitarie dei cittadini, questo per poter poi attuare la dichiarazione dei redditi precompilata.
In pratica c'è un sito web dedicato a cui il professionista accede: dopo essersi autentificato attraverso password, inizia a inserire i dati riguardanti le prestazioni erogate ai suoi pazienti.

Premettendo che a volte non è semplice capire quale sia la propria posizione giuridica (libero professionista, dipendente pubblico, studio associato), perché si svolgono più ruoli o per altri motivi che possono variare da caso a caso, per sicurezza invitiamo a controllare la propria situazione chiedendo a uno o più dei seguenti enti:
- l'ordine di appartenenza
- il proprio commercialista
- l'ENPAP
Può essere utile anche consultare i siti dell'Agenzia delle Entrate e il sito dedicato al Sistema TS (link più sotto).

Una nota importante è che gli adempimenti riguardanti il sistema Tessera Sanitaria non riguardano tutte le prestazioni effettuate dallo Psicologo, ma devono essere notificate solo le prestazioni sanitarie (cliniche) rese alle persone fisiche (quindi non alle istituzioni).

Il Sistema Tessera Sanitaria

Nell'ottica della semplificazione fiscale e contributiva, nel 2015 è stato adottato, in via sperimentale, l'impiego della dichiarazione dei redditi precompilata (modelli 730 e Unico PF).
Il decreto ha stabilito l'obbligo per i professionisti della sanità di trasmettere i dati dei propri pazienti all'Agenzia delle Entrate (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).
Provando a fare un esempio, se nel 2015 siamo andati dal dentista, lo stesso ha trasmesso i nostri dati (ovvero le fatture che abbiamo saldato) all'Agenzia delle Entrate.
Al momento della nostra dichiarazione dei redditi fatta a maggio 2016 (riferita ai redditi 2015) nel nostro 730 precompilato l'importo versato al dentista doveva essere già conteggiato ai fini della detrazione spese mediche.

Inizialmente esclusi, dal 1 settembre 2016 tale obbligo è stato esteso anche agli Psicologi (Decreto Ministeriale del 01/09/2016 art 1 comma b) i quali sono quindi tenuti a trasmettere all'agenzia delle entrate i "dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016", quindi i dati dei propri pazienti.
L'invio dei dati deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la spesa: ovvero per le fatture emesse nel 2016 l'invio deve avvenire entro il 31 gennaio 2017.

Quindi cosa significa?
Semplificando molto, significa che lo Psicologo deve comunicare all'Agenzia dell'Entrate l'importo delle spese sanitarie (fatture) sostenute da ciascun paziente e i dati anagrafici e fiscali relativi allo stesso e alla prestazione (codice fiscale del paziente; data della fattura; tipologia della spesa; importo della spesa).

Come avviene l'invio?
I dati sono inviati tramite la piattaforma online del sistema tessera sanitaria all'Agenzia delle Entrate.
Per procedere all'invio, lo Psicologo deve prima "accreditarsi online", ovvero registrarsi, al Sistema Tessera Sanitaria.
Effettuata la registrazione lo Psicologo riceve notifica via mail pec dal Sistema TS.
In questa mail viene comunicato che la richiesta è stata accolta, viene indicato il numero protocollo di riferimento, e viene infine indicato che l'esito della richiesta iscrizione sarà comunicato con successive notifiche (al momento attuale molti Psicologi che hanno proceduto alla richiesta registrazione sono ancora in attesa di ricevere la notifica).

La scadenza per procedere all'accreditamento al Sistema TS è stata al 31/10/2016.

Tanto la procedura di accreditamento al sistema quanto la successiva trasmissione dei dati dei pazienti possono essere gestite direttamente dallo Psicologo oppure lo stesso può delegarle a terzi (ad esempio commercialista, associazione di categoria...).

Come informare il paziente?
Lo Psicologo è tenuto ad informare il paziente in merito all'obbligo della trasmissione dei dati e alle modalità di opposizione che il paziente può esercitare.
Tale comunicazione può essere:
  • espressa verbalmente ad ogni paziente;
  • effettuata rilasciando al paziente stesso un'informativa scritta;
  • svolta dallo Psicologo tramite affissione dell'informativa, ben visibile, nel proprio studio

E il paziente, quale il suo ruolo?
Il paziente può decidere se acconsentire o opporsi alla trasmissione dei propri dati.

In che modo può farlo?
Lo psicologo deve comunicare al paziente il nuovo adempimento a cui è: tenuto, e il paziente può dare il proprio assenso verbalmente direttamente al professionista.
In questo caso il professionista entro i termini previsti (31/01/2017) comunicherà al sistema TS i dati del paziente al fine dell'inserimento degli stessi del 730 o unico PF riferito al paziente.

L'opposizione del paziente alla comunicazione dei suoi dati

L'opposizione prevede termini e modalità precise.
  • Per le fatture emesse dal 1 gennaio 2016 fino al 13 novembre 2016 il paziente deve personalmente comunicare la propria opposizione all'Agenzia delle Entrate, tramite email, o telefono o presso ufficio territoriale Agenzia delle Entrate (per le modalità nel dettaglio si rimanda ad apposito link sito Agenzia delle Entrate più sotto).
  • Per le fatture invece emesse dal 14 novembre 2016 il paziente può comunicare verbalmente la propria opposizione direttamente allo Psicologo il quale deve riportare apposita dicitura sulla fattura, sia sulla propria copia sia su quella rilasciata al paziente.
    Un esempio dicitura può essere:
    "Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015 e dell'art. 7 d.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii."

Sistema Tessera Sanitaria per lo Psicologo: Link Utili

Sistema Tessera Sanitaria:
Agenzia delle Entrate:
CNOP:
  • Parere del consulente fiscale del CNOP sulla comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) - del 19/09/2016
    www.psy.it [PDF]
  • Parere del consulente fiscale del CNOP sulla modalità di esercizio del diritto di opposizione alla trasmissione telematica dei dati - del 05/10/2016
    www.psy.it [PDF]
ENPAP:

Fonti Normative

  • Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175: "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata";
  • Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 31 luglio 2015: "Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata";
  • Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 2 agosto 2016: "Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (attuativo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 175/2014, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge di stabilità 2016)";
  • Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 1 settembre 2016: "Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata";
  • Agenzia delle Entrate provvedimento nr 142369 del 15 settembre 2016: "Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016".
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