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Uno Psicologo dipendente pubblico può esercitare anche privatamente?

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Uno Psicologo dipendente pubblico può esercitare anche privatamente?

L'articolo "Uno Psicologo dipendente pubblico può esercitare anche privatamente?", parla di:

  • Dipendenti pubblici e attività libero professionale
  • Settore scolastico, sanitario, universitario, militare
  • Libera professione in qualità di CTU e CTP
Psico-Pratika:
Numero 127 Anno 2016

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A domanda HT Risponde: 'Uno Psicologo dipendente pubblico può esercitare anche privatamente?'

A cura di: Redazione
Uno psicologo dipendente pubblico può esercitare anche privatamente?
- Domanda pervenuta in redazione il 20 maggio 2016 alle 13:11
Il corpus di leggi che norma il pubblico impiego prevede che tra dipendente e amministrazione in cui é assunto intercorra un rapporto di esclusività e di conseguenza prevede incompatibilità di incarichi e impieghi.
(Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 art 53; DPR n. 3 del 10.01.1957 - artt 60-64).

Tale esclusività ammette però delle eccezioni che, semplificando molto, riassumiamo così: in linea generale la possibilità di esercitare la libera professione da parte di uno psicologo dipendente della pubblica amministrazione (assunto dalla stessa come psicologo o in altro ruolo) dipende: dal tipo di contratto; dal settore pubblico in cui si é assunti; dal ruolo ricoperto.

In quanto al contratto, i dipendenti pubblici assunti part-time (con orario di lavoro non superiore al 50% rispetto all'orario full time) possono esercitare anche come libero professionisti - nel caso che qui interessa intendiamo come psicologi -, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e purchè:
  • l'attività libero professionale non sia incompatibile nè confligga con l'attività e gli interessi dell'ente in cui si é assunti;
  • l'orario di lavoro come libero professionista sia compatibile con quello come dipendente;
  • l'incarico professionale non sia conferito da altra amministrazione pubblica (art 6, Legge n. 140 del 28 maggio 1997; D.P.C.M. 17 marzo 1989 n. 117).
Tali limitazioni riguardano anche "i casi" che vedremo di seguito.

In merito al settore, qui faremo riferimento ai seguenti: scolastico, sanitario, universitario, militare.

Per quanto riguarda il settore scolastico, gli insegnanti assunti con contratto full time possono esercitare la libera professione previo richiesta e ottenimento autorizzazione da parte del dirigente scolastico (Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, art. 508).

In ambito sanitario la possibilità di esercitare anche privatamente é prevista per gli psicologi che ricoprano incarichi dirigenziali. La libera professione può essere svolta in regime di intramoenia o extramoenia, ovvero: esercitando la professione all'interno struttura-servizio da cui dipende utilizzandone gli spazi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nel primo caso; nel secondo, le prestazioni professionali "private" sono erogate al di fuori sia della struttura-servizio sia dell'orario di servizio (art. 4, comma 7, terzo periodo, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 ).

Per quanto riguarda l'università, é consentito l'esercizio della libera professione ai professori (ordinari, straordinari e associati) e ai ricercatori confermati che abbiano un contratto a tempo definito (DPR n. 382/1980, art 11; Decreto Legge 57/1987 art 1).

Infine anche per gli psicologi in forza al settore militare, ovvero arruolati, (esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza, carabinieri, ...), in quanto dipendenti del pubblico servizio, vige il rapporto di esclusività con l'amministrazione, eventuali incarichi in qualità di libero professionista possono essere svolti previo debita autorizzazione da parte della Direzione Generale per il Personale Militare - PERSOMIL - (artt 894 e seguenti del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010).

Per quanto riguarda l'esercizio della libera professione in qualità di psicologo CTU questa é sempre consentita (trasversalmente a settore, contratto, ruolo), previa comunicazione di avvenuta nomina purchè: la controversia non coinvolga l'amministrazione da cui dipende il professionista; l'attività peritale sia occasionale e sia svolta al di fuori dell'orario di servizio.
In ogni caso il dipendente pubblico che voglia iscriversi nel registro dei CTU deve chiedere preventiva autorizzazione a procedere alla propria amministrazione.
L'attività invece di CTP può essere svolta solo previa autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Gli psicologi dipendenti pubblici devono comunicare al proprio ordine professionale, tramite invio di apposita certificazione, se sia loro consentito o meno l'esercizio della libera professione, ossia se hanno ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'amministrazione da cui dipendono. Ove l'esercizio in forma privata sia precluso ne sarà riportata annotazione nell'albo con relativa motivazione (Legge 56/89, art. 8, commi 2 e 3).

In conclusione, ferme restando le fonti normative qui citate, va precisato che a livello "locale" ogni amministrazione pubblica (inclusi gli enti locali) é disciplinata anche da norme regionali/comunali che possono differire, in maniera variabile, tra le diverse dislocazioni territoriali e nelle province autonome.
In ambito militare la normativa di riferimento é quella sopra indicata ma ogni corpo/distretto/sezione/unità/arma può essere ulteriormente disciplinato da propri e specifici regolamenti/codici.

Riferimenti Normativi:
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10.01.1957: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica";
  • Decreto Legge n. 57 del 2 marzo 1987: "Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola";
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989: "Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale";
  • Legge 18 febbraio 1989, n. 56: "Ordinamento della professione di psicologo";
  • Legge n. 412 del 30 dicembre 1991: "Disposizioni in materia di finanza pubblica";
  • Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994: "Testo Unico in materia di Istruzione";
  • Legge n. 140 del 28 maggio 1997: "Conversione in legge, con modificazioni, del del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica";
  • Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
  • Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010: "Codice dell'ordinamento militare - C.O.M".
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