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Psicologia per psicologi - Quali sono i riferimenti normativi dell'obbligo della marca da bollo sulla fattura?
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Quali sono i riferimenti normativi dell'obbligo della marca da bollo sulla fattura?

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Quali sono i riferimenti normativi dell'obbligo della marca da bollo sulla fattura?

L'articolo "Quali sono i riferimenti normativi dell'obbligo della marca da bollo sulla fattura?", parla di:

  • Mancanza di uniformità nell'interpretazione
  • Il nostro consiglio
  • Riferimenti normativi sulla fatturazione
Psico-Pratika:
Numero 126 Anno 2016

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A domanda HT Risponde: 'Quali sono i riferimenti normativi dell'obbligo della marca da bollo sulla fattura?'

A cura di: Redazione
Potrei avere i riferimenti normativi che stabiliscono l'obbligo di inserire l'identificativo della marca sul documento che rimane al dottore?
- Domanda pervenuta in redazione il 19 aprile 2016 alle 09:41
I principali riferimenti che attengono il tema fatturazione, assolvimento imposta di bollo sono i seguenti:
  • Dpr 633/1972 (e successive modifiche e integrazioni)
  • Circolare agenzia dell'entrate 45/2005
  • Decreto ministeriale 24/05/2005
  • Provvedimento agenzia dell'entrate 185820/2011
  • Legge 24 giugno 2013, n. 71
  • Decreto ministeriale 17 giugno 2014
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016)
Effettivamente non vi è uniformità di interpretazione sul punto "trascrizione id marca da bollo".

Nelle riviste telematiche di settore consultate si riscontra che:
  • alcune danno espresse indicazioni di riportare l'id della marca da bollo (applicata sull'originale rilasciata al cliente) nella copia che rimane al professionista emittente;
  • altre riportano che sono tenuti alla trascrizione dell'id solo i professionisti che appartengono al nuovo regime dei minimi/forfetario (2016);
  • altre ancora riferiscono che la trascrizione dell'id vada riportata - in caso di invio fattura tramite mail, fax - sulla copia rilasciata (stante l'obbligo dell'assolvimento bollo all'origine). Pertanto nella copia inviata al cliente/paziente viene indicato di riportare la seguente dicitura: "imposta di bollo assolta mediante apposizione di marca da bollo, recante numero identificativo (scrivere il numero identificativo della marca da bollo), sull'originale in possesso del soggetto emittente".
Nessuna fonte consultata però cita uno specifico, chiaro e univoco riferimento normativo sul punto.

Quello che abbiamo potuto constatare, nel confrontarci con i professionisti di settore, è che in linea di massima la trascrizione dell'id, sulla copia che resta al professionista e che lo stesso conserva, può essere una buona prassi a tutela del professionista stesso in caso di accertamenti fiscali.

Ad ogni modo, in linea generale si consiglia sempre di chiedere al proprio commercialista (o comunque a chi segue la nostra contabilità) istruzioni sulla procedura corretta e, lo vogliamo sottolineare, consigliamo di seguire esattamente quello che il commercialista ci indica.

Questo punto è importante per due motivi:
  1. possono esserci delle differenze da zona a zona delle quali noi non siamo a conoscenza (per esempio dovute a norme/procedure/regolamenti regionali);
  2. seguire il consiglio del commercialista significa anche poter chiedere spiegazioni direttamente a lui nel caso in cui il consiglio si riveli sbagliato: è il lavoro del commercialista e noi lo paghiamo, abbiamo quindi dei diritti.

Per approfondire il tema si consiglia di leggere il seguente A.d.R.
Marca da bollo e fattura dello Psicologo: quando è obbligatoria?
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