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Per noi Psicologi sono obbligatorie polizza e preventivo?

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Per noi Psicologi sono obbligatorie polizza e preventivo?

L'articolo "Per noi Psicologi sono obbligatorie polizza e preventivo?", parla di:

  • Decreto Monti sulle liberalizzazioni
    Polizza assicurativa professionale
    Preventivo e compenso professionale
Psico-Pratika:
N° 77 2012 - N° 142 2017

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A domanda HT Risponde: 'Per noi Psicologi sono obbligatorie polizza e preventivo?'

A cura di: Redazione
Per noi Psicologi/Psicoterapeuti, adesso sono obbligatorie sia la polizza assicurativa che il preventivo?
- Domanda pervenuta in redazione il 28 aprile 2012 alle 19:02 - Aggiornato il 1 dicembre 2017
Nel 2012 fu emanato un decreto di legge (legge n. 1 del 24 gennaio 2012) recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Liberalizzazioni) che disponeva per i liberi professionisti (inclusa la nostra categoria professionale) l'obbligo di dichiarare al momento del conferimento dell'incarico, anche in forma scritta se richiesto dal cliente:
  • il compenso per la prestazione dal suo inizio alla sua conclusione
  • gli estremi della polizza assicurativa del professionista.
Tale decreto disponeva, inoltre, che il mancato rispetto degli obblighi su citati comportasse illecito disciplinare da parte del professionista.

Il 24 Marzo 2012 il decreto fu convertito in legge (legge n. 27) con alcune modifiche.
L'articolo 9 comma 4 di questa legge disponeva quanto segue:
"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi."


Nel mese di Agosto 2017 è entrata in vigore la Legge n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che ha apportato ulteriori modifiche alle precedenti disposizioni. Tra queste modifiche, importante è soprattutto l'introduzione dell'obbligo di preventivo in forma scritta o digitale, previsto dall'articolo 150 della nuova normativa:
"150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,»"

Riassumendo:
La polizza assicurativa è obbligatoria per il libero professionistia e va comunicata.
La polizza non ha requisiti specifici; questi devono essere valutati di volta in volta, in base alle caratteristiche specifiche dell'attività di ognuno (clinica; psicologia del lavoro; ecc.).

Rimane obbligatorio un preventivo di massima, che deve essere comunicato necessariamente in forma scritta oppure digitale. Tale preventivo deve fornire al paziente informazioni riguardanti:
  • il compenso per le prestazioni professionali
  • il grado di complessità dell'incarico
  • tutte le voci di costo (prestazione; spese; contributi; ecc.)

Riferimenti normativi
Commenti: 4
1 rossella alle ore 12:25 del 13/05/2012

E' una cosa folle! Chi ha scritto questa legge non ha nemmeno la minima idea di cosa sia la psicoterapia. Nel nostro lavoro, di psicoterapeuti, se c'è una cosa su cui non possiamo dare certezze è proprio la durata della terapia! La legge parla di un massimo, ovvero comunicare al paziente un massimo di durata, ma ciò va comunque fuori dal nostro contesto teorico e pratico di lavoro. Il terapeuta non deve promettere nulla (a meno che non sia un intervento inerente la cura, basato sul transfert, il così detto "atto dell'analista"). La psicoterapia non è un contratto commerciale!

2 giangiacomo alle ore 13:02 del 18/05/2012

Forse, cara Rossella, sarebbe bene non farci prendere da troppe paranoie, e innanzitutto leggere bene il testo.

Intanto si parla di un preventivo "di massima", cioè "approssimativo" non "relativo alla massima durata dell'intervento", che evidentemente nessuno può sapere prima: anche se, a questo proposito, chi l'ha detto che la durata non possa essere concordata? Se un nostro cliente si dice disponibile "per 10 incontri", o "per un anno", forse questo limita - dal nostro punto di vista - la portata degli esiti attesi, ma rende comunque possibile stringere un'alleanza terapeutica, sia pure su basi diverse da quelle di una psicoterapia "sine die".

In secondo luogo, perchè mai la psicoterapia non sarebbe un contratto? Per che cosa ti paga un cliente? Ovvio che ciò che "compra" non può essere quantificato come un etto di mortadella, ma stai pur sicura che il tuo cliente un bilancio ben preciso di quello che sta comprando (e di quello che vale, ai suoi occhi!) quando paga la seduta lo fa eccome!

3 Redazione Centro HT alle ore 09:05 del 04/12/2017

Abbiamo aggiornato la risposta con gli attuali riferimenti normativi (2017)

4 Erminia De Paola alle ore 17:08 del 08/12/2017

Ritengo che sia necessario e corretto stabilire dall'inizio il compenso e, approssimativamente, la durata della psicoterapia o delle consulenze psicologiche. Psicoterapie che durano decenni dimostrano la loro inefficacia ed il bravo professionista deve essere in grado di porre fine quando le normali situazioni di "blocco" nel percorso terapeutico durano troppo tempo. Diverso è il discorso per le consulenze o le richieste a cadenza periodica (necessarie, in alcuni casi, per facilitare il distacco e la separazione).

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