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MIUR: no alla Laurea online in Psicologia
Italia. Decreto Ministeriale vuole porre il limite del 10% alla formazione telematica nelle università di Psicologia

L'articolo "MIUR: no alla Laurea online in Psicologia" parla di:
  • Corsi di studio online, misti e convenzionali
  • Decreto del MIUR sull'Università di Psicologia
  • Favorevoli e contrari al Decreto
Psico-Pratika:
Numero 164 Anno 2020

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A cura di: Redazione - Pubblicato il 02 Marzo 2020

MIUR: no alla Laurea online in Psicologia
Italia. Decreto Ministeriale vuole porre il limite del 10% alla formazione telematica nelle università di Psicologia

Italia. A partire dal prossimo anno accademico 2020-2021 i corsi di Laurea e Laurea specialistica riguardanti il settore della Psicologia non potranno più essere erogati online: dovranno, infatti, esser svolti solo in presenza e le loro eventuali attività formative telematiche non potranno superare il 10% del totale.

A stabilirlo il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) attraverso il Decreto Ministeriale n. 1171 del 23 Dicembre 2019, con il quale ha voluto fornire nuove indicazioni in merito all'Allegato 3 del DM n.989/2019 - Linee Generali di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021.
Il Decreto - conosciuto anche come "Decreto Ministeriale Fioramonti" è attualmente al vaglio della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.
Prima di soffermarci nel dettaglio del nuovo Decreto, riportiamo di seguito i punti salienti dell'Allegato 3.

Cosa prevede l'Allegato 3 del DM n.989/2019

L'Allegato 3 dal titolo "Linee guida sulla programmazione delle università relativa all'istituzione dei corsi di studio" si concentra appunto sui corsi di studio che è possibile attivare nel nostro Paese.
Prevede che le Università, previo accreditamento iniziale, possano istituire le seguenti tipologie di percorsi formativi:

Tipo Spiegazione Università
Tipo A

Corsi di studio convenzionali
Sono quelli erogati totalmente in presenza (in aula) o che, per attività diverse da quelle pratiche e di laboratorio, prevedono l'erogazione della didattica in modalità telematica in misura limitata: non deve infatti superare un decimo del totale, quindi il 10% Università tradizionale: corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria, architettura, diploma universitario per infermieri, personale tecnico e della riabilitazione, ecc. - e i diplomi di specializzazione relativi a medicina e chirurgia - possono essere solo di tipo a), quindi convenzionali;
Tipo B

Corsi di studio con modalità mista
Possono avere una percentuale maggiore di attività formative erogate telematicamente, ma non superiore ai 2/3 Università tradizionale: i corsi che riguardano classi che prevedono specifici obiettivi formativi, attività pratiche particolari e tirocinio o la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere solo di tipo a) e b), quindi convenzionali e in modalità mista.
Tipo C

Corsi di studio prevalentemente a distanza
In questo caso le attività formative telematiche possono superare anche i 2/3 del totale Le Università Telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, solo corsi di tipo c) e d), quindi prevalentemente a distanza e integralmente a distanza.
Possono dar vita anche a corsi di tipo b)(modalità mista) se ci sono specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane.
Tipo D

Corsi di studio integralmente a distanza
Tutte le attività formative sono svolte a distanza, tranne prove di esame di profitto e prove finali, che devono esser svolte, invece, in presenza
Il Decreto Ministeriale n. 1171 del 23 Dicembre 2019
Premesse.

Il 2 Dicembre 2019 è stato accolto dal rappresentante del Governo un ordine del giorno con il quale il Governo stesso s'impegna a valutare la possibilità di far sì che la formazione riservata a Psicologi, Assistenti Sociali ed Educatori dei Servizi per l'Infanzia, dal momento che si tratta di figure professionali delicate e importanti per la nostra società, se impartita in modalità mista segua le stesse condizioni previste per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, e cioè che i crediti formativi vengano erogati solo nei corsi di tipo a) (convenzionali).

Il CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - parlando dei percorsi che qualificano educatori e psicologi, ha sottolineato come sia importante che i crediti formativi possano essere erogati solo quando i corsi sono di tipo a) (tradizionale, in presenza) per queste classi di laurea:

  • Scienze dell'Educazione e della Formazione (L19);
  • Scienze e Tecniche Psicologiche (L24);
  • Lauree in Servizio Sociale (L39);
  • Lauree Magistrali in Psicologia (LM51);
  • Lauree Magistrali in Scienze Psicologiche (LM85).

oltre che per Scienze della Formazione Primaria (per cui i crediti vengono già gestiti così).

Per il CRUI, infatti, l'e-learning non fornisce adeguate garanzie per la formazione di alcune figure professionali come quelle di psicologo, educatore, assistente sociale, ecc. oltre che per Scienze della Formazione Primaria (per cui è già cosi).

Cosa prevede il Decreto Ministeriale n. 1171.

Date le premesse il MIUR, allo scopo di garantire la qualità dei percorsi formativi, ha ritenuto opportuno individuare le classi di laurea e di laurea magistrale i cui corsi possono essere solo convenzionali o in modalità mista, e sono i seguenti:

  • Scienze della Formazione Primaria e delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario;
  • Scienze dell'Educazione e della Formazione;
  • Scienze e Tecniche Psicologiche;
  • Lauree in Servizio Sociale;
  • Lauree Magistrali in Psicologia;
  • Lauree Magistrali in Scienze Psicologiche;
  • Diplomi di Specializzazione.

Queste disposizioni hanno valore a partire dall'anno accademico 2020-2021.

Cosa succede a chi sta già frequentando un'università online?
I corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del decreto in modalità diverse da quanto previsto verranno disattivati a conclusione della loro durata normale, assicurando così agli studenti iscritti la possibilità di conseguire il titolo.

Decreto Ministeriale n. 1171: le opinioni

In un articolo comparso sul sito web del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi lo scorso 10 Gennaio 20201 Fulvio Giardina* dichiara che il DM n.1171 rappresenta una "importante vittoria per la professione".
Lo scorso Luglio 2019, infatti, il CNOP ha approvato un documento2 all'interno del quale parla della necessità di eliminare i percorsi di laurea telematici in questo settore, in quanto incompatibili con la natura sanitaria della professione di Psicologo appena riconosciuta3.

Sempre sul sito dell'Ordine il 18 Febbraio 2020 è stato pubblicato il "Documento unitario delle Federazioni/Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, su lauree telematiche"4.
All'interno di questo documento gli Ordini delle professioni che si occupano della salute si mostrano uniti nell'affermare che i corsi che preparano i professionisti in questo campo non possono essere erogati in modalità telematica, parzialmente o totalmente che sia.
Un titolo universitario conseguito in questo modo, infatti, sarebbe incompatibile con gli obiettivi tipici della formazione nel settore sanitario e sociosanitario.
Ritengono, quindi, che sia importante far chiarezza sulla formazione universitaria che avviene per via telematica e regolamentarla. La normativa deve preoccuparsi della salvaguardia delle esigenze formative reali di quanti dovranno poi operare nel campo della salute. In questo senso, le Federazioni/Consigli Nazionali degli Ordini delle professioni Sanitarie e Sociosanitarie considerano in modo positivo il Decreto n.1171 e chiedono, quindi, che venga definitivamente approvato.

Contrari al Decreto, invece, ovviamente le Università Telematiche e i loro iscritti.
In una lettera aperta indirizzata al Governo5 gli studenti della Guglielmo Marconi, della Niccolò Cusano e della Pegaso affermano che a causa del Decreto Fioramonti un gran numero di persone che non possono frequentare dal vivo le lezioni (per es. lavoratori) sono rimaste "orfane", in quanto hanno perso ciò che avrebbe dovuto tutelarle. Nella lettera gli studenti telematici si autodefiniscono "figli del progresso", un progresso che sta dettando in tutto il mondo nuove regole anche per quanto riguarda le modalità didattiche e che sta dimostrando come istruzione tradizionale e telematica non siano contrapposte tra loro, bensì possano essere sommate.
Per sostenere con più forza la propria tesi, gli studenti delle Università telematiche fanno alcuni esempi, partendo dagli atenei italiani fino ad arrivare alla situazione oltreoceano.
I principali atenei italiani come il Politecnico di Milano, la Luiss e la Sapienza di Roma, ecc. - dichiarano - si sono adeguati all'aumento delle richieste di formazione online, offrendo strumenti utili a quanti non possono spostarsi fisicamente per frequentare le lezioni. In questo modo, l'Università è un bene comune al quale tutti possono avere accesso, e un mezzo per la realizzazione personale, per affermarsi nella società, per ottenere un titolo da utilizzare anche in vari campi.
Negli USA - continuano gli studenti - la City Square Associates ha condotto uno studio che ha visto protagonisti circa 1000 iscritti alla formazione telematica della Harvard Business School. Da questo studio è emerso come i partecipanti abbiano tratto effettivamente maggiori benefici dalle lezioni online piuttosto che da quelle erogate in maniera tradizionale.
Sempre negli Stati Uniti - continuano nella lettera - è possibile frequentare online o in modalità mista anche corsi che hanno a che vedere con i settori farmaceutico e biomedico ed esiste un gran numero di corsi universitari telematici dedicati al mondo della Psicologia.
Alla luce di ciò che sta accadendo in Patria - proseguono - sembra quasi che nel nostro Paese l'e-learning sia ancora visto come un modo per ottenere facilmente un titolo, come una sorta di laurea di serie B. L'Italia stessa appare così restia ad accettare modernizzazioni.
La lettera degli studenti delle telematiche si conclude con una sorta di promessa: continueranno a lottare per il «diritto all'istruzione libera, consapevole e alla portata di tutti» e a sostenere i rettori delle Università telematiche nella battaglia che si è scatenata con il Decreto Fioramonti.

Note
  1. CNOP, "No a lauree telematiche in psicologia: una importante vittoria per la professione", articolo pubblicato su Psy.it il 10 Gennaio 2020
    www.psy.it/no-a-lauree-telematiche-in-psicologia-una-importante-vittoria-per-la-professione.html
  2. CNOP, "Lo standard formativo per la professione sanitaria di Psicologo", pubblicato su Psy.it
    www.psy.it/wp-content/uploads/2020/01/Standard-Formativo-per-la-Professione-sanitaria-di-Psicologo.pdf
  3. Il ruolo di professione sanitaria direttamente coinvolta nella tutela della salute è stato assunto dalla Psicologia grazie alla "Legge Lorenzin" (Legge 3/2018)
  4. CNOP, "Formazione universitaria telematica- documento condiviso delle professioni sanitarie", pubblicato su Psy.it il 18 Febbraio 2020
    www.psy.it/formazione-universitaria-telematica-documento-condiviso-delle-professioni-sanitarie.html
  5. "Università, Studenti telematiche: 'Governo ci faccia laureare in psicologia'", articolo pubblicato su Dire.it il 14 Gennaio 2020
    www.dire.it/14-01-2020/410186-universita-studenti-telematiche-governo-ci-faccia-laureare-in-psicologia/
Fonte
  • Decreto Ministeriale n. 1171 del 23 Dicembre 2019
    www.psy.it/wp-content/uploads/2020/01/Decreto-MIUR-23-12-2019.pdf
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Commenti: 1
1 Italia Lattanzi alle ore 09:54 del 04/03/2020

buongiorno, sono iscitta al corso di laurea Magistrale in Psicologia clinica e della Riabilitazione  all'Università telematica Niccolò Cusano. Ho 3 lauree magistrali conseguite in presenza (2 a Roma Tre e 1 a La Sapienza di Roma) vorrei sapere se essendomi iscitta il 27 febbraio 2020, (

 

I corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del

 

Decreto Ministeriale n. 1171 del 23 Dicembre 2019 in modalità diverse da quanto previsto verranno disattivati a conclusione della loro durata normale, assicurando così agli studenti iscritti la possibilità di conseguire il titolo)

la laurea in Psicologia avrà la stessa valenza degli altri titoli. In attesa di risposta, vi ringrazio anticipatamente.

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