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ECM. Prorogato di 1 anno l'obbligo formativo

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ECM. Prorogato di 1 anno l'obbligo formativo
Italia. Gli psicologi possono mettersi in regola con i crediti 2020-2022 fino a fine anno

L'articolo "ECM. Prorogato di 1 anno l'obbligo formativo" parla di:
  • Le modifiche all'art. 4 del Milleproroghe
    Assolvimento dell'obbligo formativo 2020/2022
    Inizio ufficiale del nuovo triennio
Psico-Pratika:
Numero 194 Anno 2023

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A cura di: Redazione - Pubblicato il 06 Marzo 2023

ECM. Prorogato di 1 anno l'obbligo formativo
Italia. Gli psicologi possono mettersi in regola con i crediti 2020-2022 fino a fine anno

Italia. I professionisti del settore sanitario, tra cui gli Psicologi, non in regola con l'obbligo formativo ECM per il 2020-2022 hanno la possibilità di recuperare i crediti mancanti fino a fine Dicembre 2023, grazie ad un emendamento inserito nell'ultimo Milleproroghe.

Approvato definitivamente il 23 Febbraio 2023, il disegno di legge di conversione del D.L. 198/2022 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"1 presenta, infatti, modifiche che coinvolgono anche il settore della salute pubblica, concentrandosi soprattutto sull'Articolo 4 "Proroga dei termini in materia di salute". Di questo articolo è stato modificato il comma 5, dedicato appunto alla maturazione dei crediti formativi ECM.

Come sappiamo, i professionisti del settore sanitario - compresi quindi anche psicologi e psicoterapeuti - per il triennio 2020-2022 erano tenuti a rispettare l'obbligo di conseguire crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) entro il termine del 31 Dicembre 2022.
A causa della pandemia del Covid-19, la Commissione nazionale per la Formazione Continua aveva già concesso a coloro che si erano impegnati attivamente durante l'emergenza un bonus crediti ECM, che aveva comportato la riduzione automatica di 1/3 dell'obbligo formativo individuale per l'ultimo triennio.

Le nuove disposizioni inserite nel Milleproroghe permetteranno ora a quanti non siano riusciti a maturare i crediti necessari per l'ultimo triennio di rimettersi in carreggiata.
Vediamo, di seguito, cosa prevede il nuovo comma 5 dedicato alla formazione continua nel settore sanitario.

I nuovi termini per gli ECM

Secondo il nuovo comma 5, per quanto riguarda il triennio 2020-2022, il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo viene prorogato fino al 31 Dicembre 2023.
Di conseguenza, i professionisti che non sono in regola, avranno ora a disposizione il resto dell'anno per recuperare e non incorrere in eventuali sanzioni.
I crediti vengono considerati già maturati nella misura di 1/3 per tutti coloro che durante l'emergenza Covid-19 hanno continuato a svolgere la propria attività professionale.

Il provvedimento precisa anche che a decorrere dal 1 Gennaio 2023 si è comunque entrati nel nuovo triennio 2023-2025, con relativo obbligo formativo da rispettare.

Note
  1. Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 29-12-2022
    www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00212/sg
Fonti
  • Camera dei deputati, "Provvedimento D.L. 198/2022 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato su Camera.it il 24 Febbraio 2023
    www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1371364.pdf?_1677577237133
  • Camera dei deputati, Atto Camera: 888, "Disegno di legge: S. 452. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative", approvato definitivamente il 23 Febbraio 2023
    www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56641.htm
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