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ECM. Prorogato di 1 anno l'obbligo formativo Italia. Gli psicologi possono mettersi in regola con i crediti 2020-2022 fino a fine anno
L'articolo " ECM. Prorogato di 1 anno l'obbligo formativo" parla di:
- Le modifiche all'art. 4 del Milleproroghe
Assolvimento dell'obbligo formativo 2020/2022 Inizio ufficiale del nuovo triennio
A cura di: Redazione - Pubblicato il 06 Marzo 2023 ECM. Prorogato di 1 anno l'obbligo formativo Italia. Gli psicologi possono mettersi in regola con i crediti 2020-2022 fino a fine anno
Italia. I professionisti del settore sanitario, tra cui gli Psicologi, non in regola con l'obbligo formativo ECM per il 2020-2022
hanno la possibilità di recuperare i crediti mancanti fino a fine Dicembre 2023, grazie ad un emendamento inserito nell'ultimo
Milleproroghe.
Approvato definitivamente il 23 Febbraio 2023, il disegno di legge di conversione del D.L. 198/2022 "Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi"1 presenta, infatti, modifiche che coinvolgono anche il settore della salute pubblica, concentrandosi
soprattutto sull'Articolo 4 "Proroga dei termini in materia di salute". Di questo articolo è stato modificato il comma 5,
dedicato appunto alla maturazione dei crediti formativi ECM.
Come sappiamo, i professionisti del settore sanitario - compresi quindi anche psicologi e psicoterapeuti - per il triennio 2020-2022 erano
tenuti a rispettare l'obbligo di conseguire crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) entro il termine del 31 Dicembre 2022.
A causa della pandemia del Covid-19, la Commissione nazionale per la Formazione Continua aveva già concesso a coloro che si erano
impegnati attivamente durante l'emergenza un bonus crediti ECM, che aveva comportato la riduzione automatica di 1/3 dell'obbligo formativo
individuale per l'ultimo triennio.
Le nuove disposizioni inserite nel Milleproroghe permetteranno ora a quanti non siano riusciti a maturare i crediti necessari per l'ultimo
triennio di rimettersi in carreggiata.
Vediamo, di seguito, cosa prevede il nuovo comma 5 dedicato alla formazione continua nel settore sanitario.
I nuovi termini per gli ECM
Secondo il nuovo comma 5, per quanto riguarda il triennio 2020-2022, il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo viene prorogato
fino al 31 Dicembre 2023.
Di conseguenza, i professionisti che non sono in regola, avranno ora a disposizione il resto dell'anno per recuperare e non incorrere in
eventuali sanzioni.
I crediti vengono considerati già maturati nella misura di 1/3 per tutti coloro che durante l'emergenza Covid-19 hanno continuato a
svolgere la propria attività professionale.
Il provvedimento precisa anche che a decorrere dal 1 Gennaio 2023 si è comunque entrati nel nuovo triennio 2023-2025, con relativo
obbligo formativo da rispettare.
Note
- Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.303 del 29-12-2022
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00212/sg
Fonti
- Camera dei deputati, "Provvedimento D.L. 198/2022 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato su
Camera.it il 24 Febbraio 2023
www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1371364.pdf?_1677577237133
- Camera dei deputati, Atto Camera: 888, "Disegno di legge: S. 452. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe
legislative", approvato definitivamente il 23 Febbraio 2023
www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56641.htm
Altre letture su HT
- Redazione, "ECM,
Crediti Formativi Professionali e Formazione Continua in Psicologia sono la stessa cosa?", articolo pubblicato su HumanTrainer.com,
Psico-Pratika nr. 124, 2016
- Redazione, "Bonus di 50 ECM per gli Psicologi attivi durante
l'emergenza Covid", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika nr. 170, 2020
- Redazione, "ECM: quali novità gli per gli
Psicologi?", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika nr. 186, 2022
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