HT Psicologia
Psicologia per psicologi - Psicologi ed obbligo del POS: un obbligo non sanzionato
HT: La Psicologia per Professionisti

Psicologi ed obbligo del POS: un obbligo non sanzionato

Gratis
Lascia vuoto questo campo:
Iscriviti alla Newsletter di HT
HT Psicologia Network
Psicologia-Psicoterapia.it
INPEF - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare
Master in Pedagogia teatrale - Roma e Online
CIFRIC - Centro Italiano Formazione Ricerca e Clinica in medicina e psicologia
Master in Perizia e Psicologia Giuridica - Online
INPEF - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare
Master in Situazioni di Affido e Adozione - Roma e Online
Istituto di Fototerapia Psicocorporea - Formazione & Corsi
Corso intensivo di Fototerapia Psicocorporea - Bologna
PsicoCitta.it
Dott.ssa Elena Grimaldi
Psicologo Psicoterapeuta
Riceve a: Avellino
Dott. Mauro Ferretti
Psicologo
Riceve a: Reggio nell'Emilia e Castelnovo di Sotto (RE)
Dott. Iglis Innocenti
Psicologo Psicoterapeuta
Riceve a: Prato
Dott.ssa Elisa Filidoro
Psicologo Psicoterapeuta
Riceve a: Selvazzano Dentro (PD)

Psicologi ed obbligo del POS: un obbligo non sanzionato

L'articolo "Psicologi ed obbligo del POS: un obbligo non sanzionato" parla di:

  • Introduzione del POS negli studi professionali
  • Protesta di diverse categorie professionali
  • La non obbligatorietà giuridica
Psico-Pratika:
Numero 108 Anno 2014

Tutti gli articoli
Iscriviti alla newsletter

Articolo: 'Psicologi ed obbligo del POS: un obbligo non sanzionato'

A cura di: Giovanni Petrachi
CommercialistaPoint.it: Studio convenzionato con gli iscritti alla NL di HumanTrainer.com
Psicologi e POS: un obbligo non sanzionato

Studio Commercialisti Associati
Viale G. Rossini, 22 - 73100 Lecce
P.Iva: 03032140752
tel: 3771803551 - fax 08321830189

Lo scorso 30 giugno il terminale POS è entrato a far parte delle apparecchiature elettroniche comunemente utilizzate dagli studi professionali. Questa volta, però, non si tratta di tecnologia volta a migliorare la qualità delle prestazioni erogate, bensì di un costoso strumento dalla dubbia utilità rispetto alle finalità per le quali è stato imposto.

L'obbligo per i professionisti, inclusi gli Psicologi, di accettare pagamenti "anche" con modalità informatiche, in particolare carte di debito (bancomat), è stato introdotto dall'art. 15, comma 4, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, con data di decorrenza fissata al 1° gennaio 2014.

Successivamente, con Decreto Legge 30 dicembre 2013 n.150, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014 n. 15, «al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)», tale termine è stato appunto posticipato al 30 giugno 2014.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014, ha definito le modalità di accettazione delle carte di debito da parte dei professionisti quale strumento di pagamento delle prestazioni erogate, limitando l'obbligo, in sede di prima applicazione, ai pagamenti di importo superiore ai 30 euro ed ai professionisti che nell'anno precedente hanno dichiarato un fatturato superiore a 200.000 euro; nello stesso si anticipa che con un nuovo decreto potrebbero essere stabilite nuove soglie e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli indicati.

Alla data di pubblicazione del presente articolo, è venuto meno il limite di fatturato (come previsto all'art. 2 - comma 2 - del decreto dello scorso gennaio), pertanto tutti i professionisti sono interessati dall'obbligo, resta invece valida la soglia minima dei 30 euro di spesa.

Numerose sono state le proteste avanzate da parte di tutte le categorie professionali, volte soprattutto ad evidenziare il carattere vessatorio della misura, che obbliga i soggetti interessati al sostenimento di costi spesso spropositati rispetto al numero di operazioni mediamente effettuate.

Non poche anche le critiche rispetto al principio alla base del provvedimento: ridurre l'uso del contante e di conseguenza l'evasione fiscale. Perché, se da un lato la tracciabilità dei pagamenti rappresenta un valido sistema per rendere visibile al fisco una più ampia base imponibile, è altresì nota l'esistenza di strumenti alternativi che consentono di raggiungere il medesimo scopo, con costi decisamente più contenuti, quali l'assegno o il bonifico bancario.

Inoltre, l'obbligo di dotare il proprio studio professionale di un terminale POS appare ancor più oppressivo se si considera che la norma rimanda agli accordi tra le parti la scelta del tipo di pagamento. Da ciò si evince che, qualora il professionista stabilisca con i propri clienti sempre modalità di pagamento alternative, il canone periodico del congegno non troverebbe giustificazione alcuna.

Ma, quando l'amara rassegnazione sembrava prendere il sopravvento, si è materializzato uno spiraglio, la classica provvidenziale via d'uscita, il fatidico appiglio estremo a cui aggrappare le coscienze: il chiarimento fornito dal sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti in risposta all'interrogazione dell'onorevole Marco Causi in Commissione Finanze alla Camera, che fuga ogni dubbio rispetto alla possibilità di applicare sanzioni a professionisti e imprese che non volessero adeguarsi alle disposizioni sin qui esaminate.

Si tratta, in pratica, della conferma di quanto sostenuto dal Consiglio nazionale forense e dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ovvero che la norma in questione stabilisce semplicemente un onere e non un obbligo giuridico.
Questo vuol dire che il professionista che non consente al cliente che dovesse farne richiesta di pagare con bancomat, non rischia alcunché.
Il cliente sarà quindi obbligato ad utilizzare un sistema di pagamento diverso per saldare il proprio debito, che dovrà comunque essere estinto.

Appare evidente che questa precisazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze non risolve certamente il problema, l'auspicio è che possa temporaneamente ammorbidire le tensioni che si sono inevitabilmente generate e consentire di approdare ad una soluzione che tenga conto dell'enorme diversità di condizioni in cui professionisti e imprese si trovano ad operare.

È necessario considerare che in questo periodo di profonda crisi economica non possono essere imposte ulteriori spese e che la migliore efficienza del sistema non debba essere raggiunta con il sacrificio di singole categorie.

N.B.
Il contenuto del documento deve essere interpretato il relazione al periodo in cui è stato redatto (pubblicato il 01.07.2014).

Cosa ne pensi? Lascia un commento
Nome:
Mail (La mail non viene pubblicata):
Testo:



HT Psicologia - Psicologi ed obbligo del POS: un obbligo non sanzionato

Centro HT
HT Collaboratori